
Diritto di famiglia.
Relazione di coppia, matrimonio, coppie di fatto, patti di convivenza ( legge 20 maggio 2016n76-disciplina convivenza e unioni civili ). La crisi della coppia, separazione e divorzio. Genitorialità e figli. Successione e donazioni. Rapporti patrimoniali. Tutela della persona. Danni endofamiliari.
Il diritto di famiglia in senso oggettivo è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità. Nella fase di conflittualità, ove ciascun coniuge, almeno nella maggior parte dei casi, non riesce a mantenersi lucido e sereno, si inserisce (o si può inserire) il lavoro dell’avvocato, che ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell’altro coniuge e dei figli, e di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria. La coppia può concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall’affidamento dei figli all’assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio lungo e stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.
Ma il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori in generale, compresi anche i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati; quando all’interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto sorgono determinate problematiche, che possono portare ad esempio alla necessità o opportunità di imporre limitazioni o restrizioni alla potestà di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare, il Tribunale dei Minori, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.
Mediazione familiare.
Si tratta di una Disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all’utilizzo di tecniche specifiche che conducono la coppia a scelte consapevoli. Consiste in nuova e preziosa risorsa volta a sostenere e “contenere” i genitori in conflitto nella delicata fase della loro separazione e del divorzio. L’obiettivo principale non deve essere la vittoria di uno dei genitori sull’altro ma la soluzione migliore per il minore. La legge n. 54/2006 sull’affido condiviso, che ha sostituito il precedente affidamento congiunto, ha introdotto un’ importante riforma nel diritto di famiglia, e in particolare ha innovato profondamente la disciplina della separazione e del divorzio sancendo principi che aprono la strada ad un nuovo intendere i rapporti tra genitori e figli anche dopo la separazione. Nel nuovo contesto normativo ciascun genitore deve continuare ad occuparsi dei figli e deve essere per essi un punto di riferimento costante. Il D.Lgs. n. 154/2013, intitolato “Rapporti con gli ascendenti” ha affermato definitivamente che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In caso d’impedimento di questo diritto, si può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Concetti come bigenitorialità (condivisione, corresponsabilità, codecisione ) hanno finalmente mutato la dinamica dei rapporti familiari post-separazione, ponendo al centro dell’interesse i figli.
Volontaria Giurisdizione.
Giurisdizione diretta alla gestione di un diritto o di un’affare per la cui conclusione è necessario l’intervento di un giudice soggetto terzo ed imparziale. Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, affidamento minori e incapaci, autorizzazione vendita beni minori e incapaci.
Negoziazione assistita.
Introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La revisone delle condizioni.
Le disposizioni della sentenza di divorzio concernenti l’affidamento dei figli e le condizioni economiche possono essere modificate o revocate dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. Anziché rivolgersi al Tribunale, gli ex-coniugi possono ora trovare un accordo anche mediante la procedura di negoziazione assistita da avvocati, una delle maggiori novità previste dal DL 132/2014. Essa consiste nella possibilità di trovare un accordo per risolvere la controversia in via amichevole, grazie all’assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale).Con particolare riferimento alle condizioni economiche, tale mutamento riguarda la quantificazione e le modalità di versamento dell’assegno divorzile o di mantenimento. Con riferimento all’affidamento della prole, uno dei coniugi potrà richiedere l’affidamento esclusivo dei figli già affidati all’altro coniuge o l’affidamento condiviso, secondo l’interesse della prole stessa.
Diritto minorile.
Filiazione. La filiazione è il rapporto giuridico tra i genitori e i figli. Esso si fonda sul dato biologico della procreazione, ma non necessariamente si instaura automaticamente con la nascita.
La legge n. 219 del 10 dicembre 2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali. mettendo fine ad ogni discriminazione tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio ha equiparato in tutto i figli naturali e adottivi ai figli legittimi, mettendo fine ad ogni discriminazione tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio. Uno dei punti salienti di questa parificazione è senza dubbio quello che riguarda l’asse ereditario.
Stepchild adoption. Non si tratta di una novità, né di una prerogativa gay. Esiste in Italia dal 1983 (L. 184/1983) e permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14). L’adozione viene disposta dal Tribunale per i minorenni dopo un accurato screening sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che chiede l’adozione.
L’adozione in casi particolari, di cui si chiede l’introduzione con una norma è diretta a dare veste giuridica ad una situazione familiare già esistente di fatto, e rappresenterebbe la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso.
Delitti intrafamiliari.
L’Italia conferma il triste primato europeo per gli omicidi intrafamiliari. C’e’ una ”sottovalutazione” del fenomeno violenza in famiglia che va di pari passo con ”un aumento dei casi di omicidi e di maltrattamenti”. Di recente sono state introdotte nuove misure per il contrasto della violenza che prevedono una maggiore tutela delle donne, ma anche misure di prevenzione.
Stalking.
Consulenza a donna vittima di violenza.
Spiegazione dei suoi diritti e illustrazione dei mezzi giuridici per ottenerne il riconoscimento. Elaborazione di strategie difensive e prassi giudiziarie a vantaggio della vittima e degli eventuali figli minorenni che hanno subito violenza, usando la giurisprudenza penale, civile più innovativa. L’ufficio legale, nell’offrire la sua consulenza e assistenza legale mira a realizzare un intervento interdisciplinare ed interistituzionale operando in stretta sinergia con le altre figure professionali con cui collabora.
Eredità e Successioni.
Dall’intreccio dei rapporti e relazioni familiari scaturiscono diritti ed obblighi reciproci tra i vari componenti della famiglia: ad esempio, quando si parla di famiglia in senso ampio, comprensiva quindi dei parenti ed affini, essa assume rilievo, oltre che per questioni riguardanti l’eredità, per il diritto e il reciproco dovere di assistenza che grava sui suoi membri, allorché una persona versa in stato di bisogno, ossia quando, per i motivi più disparati, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; in tal caso ha diritto a chiedere gli alimenti ai membri della sua famiglia. Consulenza relativa alle successioni, donazioni, impugnazioni degli eredi, esecuzioni testamentarie ( pubblicazione testamento olografo ). Accettazione e rinuncia all’eredità.
Disciplina del rapporto di lavoro.
Il Mobbing.
Il “mobbing” è un fatto illecito, consistente nella sottoposizione del lavoratore ad azioni che, se pur singolarmente considerate non presentano carattere illecito, nel loro complesso risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro o anche il semplice recarsi sul posto di lavoro. Il “mobbing” in pratica consiste in un comportamento reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a isolarla e a respingerla dall’ambiente di lavoro, con conseguenze negative dal punto di vista, sia psichico sia fisico.Gli atteggiamenti tipici del “mobbing” individuati dalla psicologia del lavoro come idonei a colpire il lavoratore menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso sono, a parte le situazioni scolastiche della ripetizione di richiami, note di biasimo e sanzioni disciplinari, demansionamenti, sottrazioni ingiustificate di benefits o vantaggi precedentemente attribuiti, che devono presentarsi con carattere di ripetitività e di continuità nel tempo.
Trasferimento senza consenso.
La questione del trasferimento del lavoratore da una sede di lavoro ad un’altra trova la sua disciplina nell’ art. 2103 II° comma c.c., così come riformato dall’art. 13 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) il quale testualmente recita “Egli (il lavoratore) non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. In altre parole, il datore di lavoro non può arbitrariamente disporre il trasferimento di lavoratori senza spiegare e provare l’esistenza di un motivo che oggettivamente giustifichi il trasferimento.Ad esempio può essere considerato legittimo, ex articolo 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore disposto per incompatibilità aziendale, qualora tale incompatibilità determini disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva, tali da indurre il datore di lavoro a spostare il lavoratore, sempre chè tale provvedimento non nasconda finalità punitive; naturalmente grava sul datore la prova, rigorosa, che la permanenza del lavoratore all’interno dell’unità produttiva possa compromettere l’organizzazione del lavoro all’interno di essa, ed in caso contrario il provvedimento, impugnato davanti al giudice, viene dichiarato illegittimo e quindi annullato.
Danno parentale.
A seguito della morte di una persona verificatasi in conseguenza di un incidente causato dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, ove ne provino l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti. Tale tipologia di danno viene comunemente detto “danno da perdita parentale” o “danno parentale”.
Diritto Civile.
Il diritto civile c.d. “ordinario” tratta questioni e problematiche riguardanti la proprietà e i diritti reali, come le servitù o l’usufrutto, le distanze legali tra costruzioni, i confini, l’usucapione, la comunione e il condominio, oltre a quelle che attengono più da vicino alla sfera personale e della capacità di agire degli individui, quali l’interdizione e l’amministrazione di sostegno. La proprietà è il diritto per eccellenza: i poteri e le facoltà concesse al proprietario sono molte, ma non illimitate, dal momento che si devono fare i conti con le proprietà altrui, per cui non è infrequente che sorgano conflitti perchè un soggetto ha costruito in violazione delle norme che impongono una certa distanza rispetto al confine del vicino. Così come spesso possono essere uno spunto per litigi e diatribe comportamenti volti ad impedire ad altri di esercitare il diritto di passo (una delle tante tipologie di servitù) sul proprio terreno o atti che superano i limiti del proprio diritto. Di conseguenza non è cosa insolita che una persona sia costretta a chiedere una consulenza al legale per risolvere una situazione di conflittualità che, giorno dopo giorno, può minare anche seriamente la serenità quotidiana.
La responsabilità civile.
Responsabilità professionale.
Risarcimento danni.
Danno conseguente a trattamenti sanitari sbagliati.
La responsabilità civile è nozione giuridica molto ampia, che racchiude in sé ipotesi e fattispecie molto eterogenee: si parla al riguardo di responsabilità per inadempimento contrattuale e di responsabilità per fatto illecito doloso o colposo (c.d. extracontrattuale), e tali categorie giuridiche, pur essendo concettualmente ed ontologicamente diverse fra loro, hanno come minimo comune denominatore un comportamento posto in essere da un soggetto e lesivo dei diritti di altro soggetto, a cui la legge riconosce la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti.
L’obbligazione.
L’obbligazione si caratterizza per essere il diritto di un soggetto, sia persona fisica che giuridica, alle prestazioni personali di altri soggetti. Nella sua accezione più elementare l’obbligazione si presenta come un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione; ad es.: il creditore ha il diritto di riscuotere dal debitore il proprio credito, il datore di lavoro ha diritto di ricevere dal suo dipendente la prestazione di lavoro e il lavoratore ha diritto di percepire lo stipendio e così via. Una delle fonti dell’obbligazione è il contratto, definito, in sintesi, come l’accordo tra due o più parti per disciplinare fra loro un rapporto patrimoniale. Ogni giorno tutti noi concludiamo contratti, anche quando compriamo un oggetto in un negozio; vendite, locazioni, appalti, trasporti di merci o persone, assicurazioni, sono soltanto alcune tipologie di contratto entrati nel nostro quotidiano; ad essi si possono aggiungere i contratti bancari, come il deposito bancario e il conto corrente, che hanno ormai una diffusione generalizzata. In Italia poi, sempre più frequentemente ed in misura molto maggiore rispetto agli altri Paesi industrializzati, quasi tutte le transazioni commerciali sono regolate dalle più svariate e fantasiose forme di pagamenti rateali (il concetto di scadenziario con le famose fatture a 30, 60, 90 giorni è poco conosciuto all’estero, per non parlare delle cambiali); proprio queste modalità di pagamento dilazionato a volte sono la causa di ritardi o inadempienze da parte dei debitori.
E’ ben ricordare che in questi casi una lettera di sollecito da parte del Legale, finalizzata al solo recupero dei crediti spettanti, può contribuire a sbloccare la situazione senza necessità di ricorrere in giudizio e dover attendere i tempi fisiologici della Giustizia. Se il debitore non adempie spontaneamente all’obbligazione versando il corrispettivo pattuito al creditore, questi può scegliere se promuovere una causa civile ordinaria nei confronti del proprio debitore o se fare ricorso a strumenti giudiziari alternativi che, ricorrendo determinati presupposti, consentono di ottenere un titolo esecutivo in tempi più rapidi: tali strumenti sono il procedimento per ingiunzione (c.d. decreto ingiuntivo) e il procedimento sommario di cognizione, introdotto dalla L. 69/2009.