

Casi
Nell’assistenza a coniugi nelle procedure di separazione e divorzio, nell’ottica della miglior tutela dei figli minori, oltre il 70 per cento delle posizioni trattate sono state concluse con un accordo tra le parti senza attendere la pronuncia del giudice.
Le dinamiche relazionali tra i coniugi che nella maggior parte dei casi continuano a comportare aspri conflitti rendono opportuno aiuto e mediazione. Un padre di 38 anni, separato da 2 dopo 12 anni di matrimonio con due figli. Anche prima della separazione, con la sua ex-moglie vi sono stati problemi di coordinazione nell’educazione dei bambini, il ché è stato anche la principale causa della fine del loro rapporto e della separazione. Il percorso di mediazione familiare è stato determinante per superare gli enormi contrasti ed avviare i genitori ad una nuova modalità relazionale da coniugi separati.
Nell’assistenza a lavoratori di aziende, enti e cooperative per il recupero di retribuzioni non versate, differenze retributive, risarcimento di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ipotesi di demansionamento e mobbing si sono ottenuti accordi transattivi ante causa e in corso di causa.
Un lavoratore licenziato dall’azienda dopo 20 anni di lavoro per “esubero di personale”, non risultando verificate le giustificazioni addotte al licenziamento -l’onere della prova spetta al datore di lavoro che deve dimostrare l’effettiva e reale ragione economica che determina la soppressione di un posto di lavoro- in corso di causa ha firmato un verbale di conciliazione che lo ha ristorato di ogni danno conseguente all’illegittimo licenziamento.
Nell’assistenza a famiglie nelle procedure di nomina di tutore, curatore a amministrazione di sostegno nell’ipotesi di presenza di familiari privi di capacità di intendere e di volere o con capacità ridotta, sono stati individuati i soggetti da proporre al giudice per la nomina, per lo più appartenenti alla sfera familiare dell’amministrato, supportati negli anni nella redazione di inventari, aggiornamenti periodici e adempimenti diversi.
Nella vendita di un terreno agricolo a terzi acquirenti un confinante ne rivendicava il diritto di prelazione.
Il Giudice ha accolto la richiesta dello studio non ritenendo tale pretesa legittima, non sussistendo le condizioni dettate dalla normativa di riferimento costituita dall’articolo 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590. La sentenza di merito, in base a congrua e corretta motivazione, ha negato la sussistenza delle condizioni per esercitare il diritto di riscatto, applicando il principio che, anche quando ricorre la fattispecie dell’impresa familiare, titolare del diritto di prelazione sia ancora il solo titolare dell’impresa e non già anche i familiari collaboratori poiché a questi ultimi manca la stessa qualità di coltivatori diretti che la legge attribuisce al solo titolare dell’impresa e non anche ai componenti del nucleo familiare.